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STATUTO
“ASSOCIAZIONE DIABETICI
BERGAMASCHI” – Organizzazione di volontariato
Art.1
– Costituzione
1.1–
E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata
“ASSOCIAZIONE DIABETICI BERGAMASCHI”,
che
in seguito sarà denominata “organizzazione
“.
Ai
sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del DL 4 dicembre 1997,
n. 460, l’organizzazione è costituita in conformità al dettato della
legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di
volontariato”, che le consente di essere considerato ONLUS (Organizzazione
non lucrativa di attività sociale) ai sensi dell’art. 10 del DL 4
dicembre 1997, n. 460. La qualificazione di “Organizzazione di
volontariato” con i dati riguardanti la registrazione regionale
costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere
inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
1.2 – I contenuti e la struttura
dell’organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e
democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine
associativa alla vita dell’organizzazione stessa.
1.3
– La durata dell’organizzazione è illimitata.
1.4
– L’organizzazione ha sede in Bergamo – Via Nino Bixio n. 2
Il
consiglio direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi
operative e sezioni staccate in altri Comuni della Provincia di Bergamo.
Art.
2 – Scopi
2.1
– L’Organizzazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta
personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore:
·
assistenza
sociale e socio sanitaria:
·
assistenza
sanitaria;
·
Per
il perseguimento, in via
esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle finalità
istituzionali indicate nel successivo art. 3 .
Art.
3 – Finalità
L’organizzazione,
in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone,
intende perseguire le seguenti finalità:
- curare
il problema dell’orientamento professionale, dell’occupazione, del
reinserimento del diabetico in attività idonee alle sue attitudini e
possibilità, della riabilitazione del diabetico colpito da complicanza
invalidante e del trattamento di quiescenza realmente sufficiente alla
sopravvivenza degli invalidi;
- riunire
i pazienti e le famiglie colpite da casi di diabete, studiarne i
problemi soprattutto per quanto attiene l’inserimento dei soggetti
diabetici nella vita associata;
- instaurare
rapporti con la scuola, seguire l’approvvigionamento dei prodotti
farmaceutici e dietetici;
- organizzare
per gli associati e i loro familiari incontri periodici per dibattere
problemi di comune interesse; promuovere riunioni e corsi specifici in
materia in modo particolare per i giovani, anche in una possibile
realizzazione di vacanze comunitarie per questi ultimi.
Al
fine di svolgere le proprie attività l’organizzazione di volontariato si
avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie,
dirette e gratuite dei propri aderenti.
L’organizzazione
non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di
quelle ad esse direttamente connesse.
Art.
4 – Aderenti all’organizzazione
4.1
– Sono aderenti dell’organizzazione coloro che hanno sottoscritto
l’atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne
fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo
(ordinari).
Il
Consiglio Direttivo può accogliere anche l’adesione di sostenitori, che
forniscono un sostegno economico alle attività dell’organizzazione, nonché
nominare “aderenti onorari” persone che hanno fornito un particolare
contributo alla vita dell’organizzazione.
Il
Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone
giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita
deliberazione dell’istituzione interessata.
Ciascun
aderente maggiore d’età ha diritto di voto, senza regime preferenziale
per categorie aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto,
dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’organizzazione.
Sono
escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’organizzazione.
4.2
– Il numero degli aderenti è illimitato.
4.3
– Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.
4.4
– Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:
4.4.1
– Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare
senza riserve lo Statuto dell’organizzazione.
4.4.2
– L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo,
che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della
prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone
l’iscrizione del registro degli aderenti dell’organizzazione.
4.4.3.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di
cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di
richiesta di adesione all’organizzazione.
4.4.4
– Gli aderenti cessano di partecipare all’organizzazione per:
-
dimissioni volontarie;
-
sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
-
mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;
-
decesso;
-
comportamento contrastante con gli scopi statutari;
-
persistente violazione degli obblighi statutari.
4.4.5
– L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio
Direttivo. E’ ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o
all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella
prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
Art.
5 – Diritti e doveri degli aderenti
5.1
– Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali
dell’organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha
carattere patrimoniale ed è deliberato dall’assemblea convocata per
l’approvazione del preventivo. E’ annuale, non trasferibile, non è
restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di
aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell’assemblea
convocata per l’approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio di
riferimento.
5.2
– Gli aderenti hanno il diritto di :
-
partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del
contributo) e di votare direttamente o per delega;
-
conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare
gli scopi sociali;
-
consultare i verbali dell’assemblea, del consiglio direttivo e di
ogni altro organo dell’organizzazione e farne copia a proprie spese;
-
partecipare alle attività promosse dall’organizzazione;
-
dare le dimissioni in qualsiasi momento;
5.3
– Gli aderenti sono obbligati a:
-
osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate
dagli organi sociali;
-
versare il contributo stabilito dall’assemblea;
-
svolgere le attività preventivamente concordate;
-
mantenere un comportamento conforme alle finalità
dell’organizzazione.
Le
prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono
essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere
rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni
parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal
Consiglio Direttivo e approvati dall’assemblea.
Le
attività degli aderenti sono incompatibili, con qualsiasi forma di lavoro
subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale
con l’organizzazione.
Art.
6 – Patrimonio – Entrata
6.1
– Il patrimonio dell’Organizzazione è costituito:
-
da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
-
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
-
da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ed incremento del
patrimonio;
6.2
– Le entrate delle organizzazioni sono costituite da:
-
contributi degli aderenti per le spese dell’organizzazione;
-
contributi di privati;
-
contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche;
-
contributi di organismi internazionali;
-
donazioni e lasciti testamentari non vincolati
dall’incremento del patrimonio;
-
rimborsi derivanti da convenzioni;
-
rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque
titolo;
-
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
-
fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche
mediante offerta di beni di modico valore;
-
ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non
esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
6.2.1
– I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal
Consiglio Direttivo.
6.3-
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte
del Presidente, del Tesoriere e del Segretario.
Art. 7 – Organi
Sociali dell’organizzazione:
7.1
– Organi dell’organizzazione sono:
-
l’assemblea degli aderenti;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Presidente.
Possono
essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:
-
il Collegio dei Revisori dei Conti
-
il Collegio dei Garanti.
Art.
8 – Assemblea degli aderenti
8.1
– L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’organizzazione.
8.2
– L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola
presieduta dal Presidente dell’organizzazione.
8.3
– La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e
comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze
dell’organizzazione.
8.4-
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti
del Consiglio Direttivo o di un decimo di aderenti: in tal caso l’avviso
di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della
richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla
convocazione.
8.5-
L’assemblea ordinaria viene convocata per:
-
l’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’anno
successivo;
-
l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico
(Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;
-
l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio
Direttivo.
Altri
compiti dell’Assemblea sono:
-
eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
-
eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
-
eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
-
approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal
Consiglio Direttivo;
-
ratificare i provvedimenti di competenza dell’assemblea adottati dal
Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
-
fissare l’ammontare del contributo per l’esercizio annuale o altri
contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita
dell’organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di
partecipazione patrimoniale.
Di
ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle
assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per
tutti gli aderenti.
8.6
– L’assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle
proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione
dell’organizzazione.
8.7
– L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli
aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico
nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno. L’assemblea, in
assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le
cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità
di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse
particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa
l’individuazione di una sede adatta.
8.8
– In prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente
costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in
proprio o per delega. La seconda
convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le
deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza
semplice dei presenti.
8.9
- Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, lo
scioglimento e la liquidazione dell’organizzazione, sono richieste le
maggioranze indicate nell’art.15.
8.10
– Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro
aderente.
Art.
9 – Il Consiglio Direttivo
9.1
– Il Consiglio Direttivo è delegato dall’assemblea degli aderenti ed è
composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in
carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono
qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
9.2
- Il Consiglio Direttivo nella
sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice
Presidente (o più Vice Presidenti)
9.3
– Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente,
almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo
dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro
venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Alle
riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e
rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
Le
riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la
maggioranza dei suoi componenti eletti.
Di
ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle
riunioni del Consiglio Direttivo.
9.4
– Compete al Consiglio Direttivo:
-
compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
-
fissare la norme per il funzionamento dell’organizzazione;
-
sottoporre all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo
probabilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio
consuntivo entro la fine del mese di aprile successivi all’anno
interessato;
-
determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute
nel programma generale approvato dall’assemblea promuovendo e coordinando
l’attività e autorizzando la spesa;
-
eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
-
nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il
Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non
componenti il Consiglio
Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
-
accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
-
deliberare in merito all’esclusione degli aderenti;
-
ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del
Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di
urgenza;
-
assumere il personale strettamente necessario per la continuità della
gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti
dalle disponibilità previste dal bilancio;
istituire
gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di
partecipazione a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare
alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;
-
nominare all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte
dall’organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.
Il
Consiglio Direttivo può delegare al presidente o ad un Comitato Esecutivo
l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato
Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro.
Art.
10 – Presidente
10.1
– Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a
maggioranza dei voti.
10.2
– Il Presidente:
-
ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’organizzazione nei
confronti di terzi e in giudizi;
-
è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni
natura a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, da Enti e da
Privati, rilasciandone liberatorie quietanzate;
-
ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e
passive riguardanti l’organizzazione davanti a qualsiasi Autorità
giudiziaria e Amministrativa;
-
convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e
dell’eventuale Comitato esecutivo;
-
in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del
Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione
successiva;
In
caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono
svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per
l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi
ad a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova
dell’assenza per impedimento del Presidente.
Art.
11 – Collegio dei Revisori dei Conti
L’assemblea
può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre
componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti e,
quando la legge l’impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori
Contabili.
Il
Collegio:
-
elegge tra i suoi componenti il Presidente;
-
esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per i revisori
dei conti;
-
agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali
oppure su segnalazione di un aderente;
-
può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del
Comitato Esecutivo;
-
riferisce annualmente all’assemblea con le relazioni scritte
trascritte nell’apposito registro dei Revisori dei Conti.
Art.
12 – Collegio dei Garanti
L’assemblea
può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi
e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.
Il
Collegio:
-
ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e
l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli
organi stessi;
-
giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo
è inappellabile.
Art.
13 – Gratuità delle cariche
13.1
– Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse
dell’organizzazione.
Esse
hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
13.2
– Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo
effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima
assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati
scadono con gli altri componenti.
Art.
14 – Bilancio
14.1
– Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i
bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a
conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della
presentazione all’assemblea.
14.2
– Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti
ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
14.3
– Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
14.4
– Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche diretta
NEL RISPETTO DEL COMMA 6 DELL’ART. 10 DEL 4 DICEMBRE 1997, N. 460, di
utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge
a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura o rete
di solidarietà.
Art.
15 – Modifiche allo Statuto – Scioglimento dell’organizzazione
15.1
– Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate
all’assemblea da uno degli organi o almeno da un decimo degli aderenti. Le
relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con la presenza di
almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
15.2
– Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la
liquidazione dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio
Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
aderenti, dall’Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del
giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono
devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore di
volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il
liquidatore e comunque secondo il disposto dell’art. 5, comma 4 della
Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso
possono essere distribuiti beni , utili e riserve agli aderenti.
Art.
16 – Norme di rinvio
Per
quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice
Civile, alla legge n. 266 del 11/08/91, alla legislazione regionale sul
volontariato, al DL 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali
variazioni.
Art.
17 – Norme di funzionamento
Le
norme di funzionamento, eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e
approvate dall’Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa
nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono
chiederne copia personale.
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