testata-diabeticitestata-diabetici
  • Home
  • Chi siamo
    • Atto costitutivo
    • Statuto
    • Codice etico
    • Organigramma
      • Consiglio Direttivo
      • Comitato scientifico
      • Consiglio dei revisori
      • Comitato etico
  • Centri assistenza
    • Unità di diabetologia
    • Ambulatori di diabetologia
    • Dove siamo presenti
  • News
  • Il periodico
  • Gallery
  • Gli amici
  • Contatti
Tel. e Fax 035401461
info@adbg.it

Statuto

“ASSOCIAZIONE DIABETICI BERGAMASCHI O.D.V.” – Organizzazione di volontariato

Art.1 – Costituzione

1.1 – È costituita l'”Associazione Diabetici Bergamaschi ODV” la cui locuzione dovrà obbligatoriamente essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza, e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 – L’Associazione Diabetici Bergamaschi ODV procederà all’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Terzo Settore) non appena istituito aggiungendosi automaticamente a partire da tal momento l’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) – unitamente all’acronimo ODV – nella denominazione.

1.3 – La durata dell’organizzazione è illimitata.

1.4 – L’organizzazione ha sede in Bergamo. Il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede sociale, istituire o sopprimere altre sedi operative e sezioni staccate in altri Comuni della Provincia di Bergamo.

Art. 2 – Scopi

2.1 – L’ODV non ha fini di lucro ed i suoi associati agiranno direttamente e gratuitamente.

2.2 – L’ODV opererà nel settore:

  • dell’assemblea sociale e socio sanitaria nell’ambito del diabete;
  • delle attività previste dalle lettere a) e b) dell’art. 5 D.Lgs. 3/7/2017 n. 117

2.3 – L’ODV non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione delle attività secondarie direttamente connesse a quelle istituzionali e rappresenterà gli associati avanti le istituzioni e gli enti sia pubblici che privati.

2.4 – L’ODV in particolare a titolo indicativo e non esaustivo, si adopererà:

  • Per l’organizzazione degli associati ed i loro familiari con incontri per dibattere i problemi di comune interesse, promuovendo riunioni, dibattiti aventi ad oggetto la malattia del diabete.
  • Per promuovere, a favore della popolazione, riunioni e corsi specifici in materia, in modo particolare tutto quanto ritenuto utile ed opportuno per prevenire e gestire la malattia.

2.5 – Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi avvalendosi l’associazione in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o di persone aderenti ad altri enti di volontariato.

Art. 3 – Associati all’organizzazione

3.1 – Sono associati all’ODV tutti coloro che ne fanno richiesta, purché maggiorenni, e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l’adesione di sostenitori, nonché nominare “associati onorari” persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’organizzazione.  Il Consiglio Direttivo può ammettere l’adesione di altre ODV o altri Enti del Terzo Settore (ETS). Ciascun associato, fatta eccezione per sostenitori onorari, maggiore d’età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associati, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’ODV. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’ODV.

3.2 – Il numero degli associati è illimitato.

3.3 – Gli associati hanno tutti parità di diritti e doveri nonchè identici criteri di ammissione e di esclusione.

3.3.1 – Nella domanda di ammissione l’aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’organizzazione.

3.3.2 – L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di richiesta deliberandone l’iscrizione del registro degli associati dell’ODV e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla domanda stessa.

3.3.3 – Il Consiglio Direttivo in caso di rigetto della domanda di adesione dell’associato ha l’obbligo di motivarne il rigetto stesso e comunicarlo all’interessato. Chi ha proposto la domanda di adesione può, entro 60 giorni dall’avvenuta comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della sua successiva convocazione, ove non appositamente convocata.

3.3.4 – Gli associati cessano di partecipare all’organizzazione per:

  • dimissioni volontarie;
  • sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
  • mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;
  • decesso;
  • comportamento contrastante con gli scopi statutari;
  • persistente violazione degli obblighi statutari.

3.3.5 – L’esclusione dell’associato è deliberata dal Consiglio Direttivo che dovrà comunicarlo per iscritto all’interessato. Quest’ultimo potrà ricorrere conto detto provvedimento nel termine di 60 giorni dall’avvenuta comunicazione all’Assemblea in occasione della sua convocazione, ove non appositamente convocata. La decisione dell’Assemblea è inopponibile.

Art. 4 – Diritti e doveri degli associati: precisazioni

4.1 – Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’organizzazione. Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’assemblea convocata per l’approvazione del preventivo. E’ annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.

4.2 – Gli associati hanno il diritto di:

  • partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega scritta solo se in regola con il pagamento della quota associativa.
  • Rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 3 associati;
  • conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
  • consultare i verbali dell’assemblea, del consiglio direttivo e di ogni altro organo dell’organizzazione e farne copia a proprie spese;
  • partecipare alle attività promosse dall’organizzazione;
  • dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4.3 – Gli associati sono obbligati a:

  • osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • versare il contributo stabilito dall’assemblea;
  • svolgere le attività preventivamente concordate;
  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione.

Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le attività degli associati sono incompatibili, con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione.

Art. 5 – Patrimonio – Entrate

5.1 – Il patrimonio dell’ODV è costituito:

  • da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
  • eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

5.2 – Le entrate dell’ODV sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi degli associati per le spese dell’organizzazione;
  • contributi privati;
  • contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall’incremento del patrimonio;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
  • ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

5.2.1 – I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo

5.3 – Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente, del Tesoriere e del Segretario.

Art. 6 – Organi Sociali dell’organizzazione

6.1 – Organi dell’organizzazione sono:

  • l’Assemblea degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori se nominati;

Art. 7 – Assemblea

7.1 – L’assemblea è costituita dagli associati in regola con il versamento delle quote associative.

7.2 – L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’organizzazione.

7.3 – La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’organizzazione.

7.4 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo di associati: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

7.5 – L’assemblea viene convocata per:

  • nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
  • nominare e revocare il Revisore Unico o Collegio dei Revisori qualora previsti;
  • approvare Rendiconto e/o Bilancio sia consuntivo che preventivo;
  • esaminare le questioni sollevate da richiedenti e/o proposte del Consiglio Direttivo. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli associati. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

7.6 – L’assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’organizzazione.

7.7 – L’avviso di convocazione dell’assemblea, che può avvenire anche per via telematica, è inviato agli associati almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale con indicazione specifica di tutti gli argomenti contenuti nell’ordine del giorno.

7.8 – Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. ​ In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del Rendiconto o del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

7.9 – Per deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, li scioglimento e la liquidazione dell’organizzazione, sono richieste le maggioranze indicate dai commi 2 e 3 dell’art. 21 Codice Civile.

7.10 – Ciascun associato ha diritto di voto. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

7.11 – L’intervento in Assemblea o espressione di voto potranno avvenire anche con mezzi di comunicazione ovvero per corrispondenza o via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

8.1 – Il Consiglio Direttivo è nominato dall’assemblea degli associati ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. ​ Resta in carica sino a revoca o dimissioni o per tre esercizi o secondo le decisioni dell’assemblea di nomina.​ I suoi componenti possono essere rieletti. ​Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

8.2 – Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e uno o più Vice Presidenti.

8.3 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. ​ In tale secondo ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. ​Alle riunioni possono essere invitati o partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel Registro delle Riunioni del Consiglio Direttivo.

8.4 - Compete al Consiglio Direttivo:

  • compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;
  • sottoporre all’approvazione dell’assemblea il rendiconto o il bilancio consuntivo e preventivo entro la fine del mese di aprile successivo all’anno interessato;
  • determinare le linee di indirizzo fissate dallo statuto o dall’assemblea promuovendo e coordinando l’attività e autorizzandone le spese;
  • eleggere il Presidente e uno o più Vice Presidenti;
  • nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non associati;
  • accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
  • deliberare in merito all’esclusione degli associati;
  • ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  • assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal rendiconto o bilancio;
  • istituire gruppi o sezioni di lavoro.

Art. 9 – Presidente – Vice Presidente

9.1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

9.2 –  Il Presidente:

  • ha la firma e la rappresentazione sociale legale dell’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  • è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanzate;
  • ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e Amministrativa;
  • convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo;
  • in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. ​ Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 10 – Revisori

L’assemblea può eleggere un Revisore Unico e/o il Collegio dei Revisori, quest’ultimo costituito da tre componenti effettivi scelti anche tra i non associati e, quando la legge l’impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali. Il Collegio dei Revisori, se nominato, elegge tra i suoi componenti il Presidente e possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo; riferiscono annualmente all’assemblea con le relazioni scritte trascritte nell’apposito registro dei Revisori.

Art. 11 – Gratuità delle cariche

11.1 – Le cariche sociali sono gratuite, fatte salvo il diritto al rimborso spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’ODV.

11.2 – Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso dell’anno devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina.

Art. 12 – Rendiconto o Bilancio

12.1 – Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i rendiconti o bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I rendiconti o bilanci devono essere portati a conoscenza del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori se nominati almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea.

12.2 – Il rendiconto o bilancio coincidono con l’anno solare

12.3 – Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma anche indiretta di avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o patrimoni durante la vita dell’organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 13 – Modifiche allo Statuto – Scioglimento dell’organizzazione

13.1 – Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’assemblea dal Consiglio Direttivo o almeno da un ventesimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.2 – Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta della legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

13.3 – In caso di estinzione e scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1 e, salva altra diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organi sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto disposto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 14 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 (Codice Terzo Settore) e successive modifiche o integrazioni.

Art. 15 – Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento, eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli associati possono chiederne copia personale a proprie spese.

Art. 16 – Norma Transitoria

Il presente statuto dell’Associazione Diabetici Bergamaschi è stato sottoposto all’approvazione all’Assemblea ordinaria maggio 2019 al fine della sua introduzione nel termine previsto dal Dec.Lgs. 03/07/2017 n. 117 e successive integrazioni o modifiche. Tale testo di statuto entrerà in vigore e regolerà la vita associata a far data dell’iscrizione dell’Associazione stesso al Registro Unico Terzo Settore (RUNTS). Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Diabetici Bergamaschi ODV, esaminati i contenuti del nuovo testo, nella sua prima riunione da tenersi entro il mese di giugno 2019 e provvederà alla registrazione del presente statuto presso l’Agenzia delle Entrate al fine di dare data certa al documento.

 

Il presente testo di statuto dell’Associazione Diabetici Bergamaschi ODV è stato approvato dall’Assemblea ordinaria in data 30 aprile 2022.

 

 


 

Copyright 2016 Associazione Diabetici Bergamaschi